STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA
«VOLONTARI OSPEDALIERI SANGUE SALERNO»



Art.1
COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE
È costituita l'Associazione "Volontari Ospedalieri Sangue Salerno" (sigla V.0.S.S.) con numero di codice fiscale 95051170652 e numero di telefono 089/791556, i cui contenuti e struttura sono democratici e la cui durata è illimitata.
L'Associazione è regolata dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e
. integrazioni (indicato nel seguito del presente atto anche come Codice del Terzo Settore o CTS), con particolare riferimento agli artt. 32-35.
Una volta acquisita la qualifica di organizzazione di volontariato ai sensi di legge, alla
denominazione verrà aggiunto l'acronimo 0DV senza che ciò comporti modifiche del presente atto. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Volontari Ospedalieri Sangue di Salerno ODV" oppure" Volontari Ospedalieri Sangue di Salerno organizzazione di volontariato" e dovrà, da quel momento e fintanto che i requisiti sussisteranno, utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
Art. 2
SEDE- C0NFIN1 TERRITORIALI DELL'ATTIVITÀ
L'Associazione "Volontari Ospedalieri Sangue Salerno" ha sede in Salerno alla via Luigi Guercio
n. 420 e svolge la sua attività in tutto il territorio provinciale e della Regione Campania.
Si possono istituire sedi secondarie (delegazioni, sedi comunali, nuclei aziendali, ecc.) operanti nel medesimo territorio provinciale.
Art. 3
SCOPI, ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE, AZIONI
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di · interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente
• .dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:
• Interventi e prestazioni sanitarie (art. 5, comma 1, lettera a, D. Lgs. n. 117/2017. s.m.i) mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo, delle seguenti azioni:
• Promuovere ed organizzare, anche presso !a propria Unità di Raccolta fissa, in collaborazione ovvero suppo1tando le competenti autorità sanitarie, la raccolta del sangue;
• divulgare il concetto altamente umanitario della donazione di sangue;
• diffondere ed attuare il principio della volontarietà della donazione come espressione di solidarietà umana e sociale
Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da . quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio direttivo.
L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Art.4
NATURA.
L'Associazione è aconfessionale, apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, anche indiretto, divieto assoluto-di speculazioni di qualsiasi tipo, divieto di distribuire, direttamente e indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale, democraticità della struttura, solidarietà, trasparenza amministrativa e fiscale; elettività, gratuità delle cariche associative, esclusione dei soci temporanei, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse e/o accessorie nei limiti previsti dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i quali svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo, animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, probità . e rigore morale.
L'Associazione esclude qualsiasi fine commerciale e lucrativo, non contempla discriminazioni di sesso, razza, lingua, religione ed ideologia politica tra i soci.
Art.5
SOCI
Salvo quanto disposto nel successivo art. 5-quinquies, sono soci dell'associazione:
• tutti i cittadini che, avendo donato sangue almeno due volte nel triennio continuano a donarlo almeno una volta ogni due anni;
• tutti i donatori che, avendo donato almeno trenta volte il sangue, non potendo più donarlo per motivi di salute o per limiti di età e che continuino a sostenere moralmente l'Associazione, divulgandone principi e finalità;
• coloro che, per motivi di salute, alla luce della legge trasfusionale, valutati almeno annualmente dal responsabile, sono sospesi temporaneamente dalla donazione;
• coloro che sospendono le donazioni prima delle trenta per motivi di età o di salute ma che continuano a a sostenere moralmente l'Associazione, mediante la loro attività volontaria e propagandandone principi e finalità.
Il Primario del Centro Trasfusionale dell'Ospedale è socio di diritto dell'Associazione ed è
esonerato dal pagamento della quota sociale.
Coloro che alla prima donazione al S.I.T. di Salerno o di Battipaglia hanno espresso consenso alla donazione periodica, coloro che donano il-•sangue senza periodicità o con donazioni dedicate, coloro che hanno svolto e svolgono attività e fattiva propaganda a favore dell'Associazione tutto il personale sanitario, medico e non medico, che presta tecnicamente la sua opera professionale a favore dell'associazione, non sono considerati soci ma viene riconosciuto loro il diritto di essere informati dell'attività dell'Associazione.
Art. 5-bis
RAPPORTO SOCIALE
Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota
associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa
Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal
C.T.S.
Art. 5-ter
DIRITTI DEI SOCI
I soci hanno il diritto di:
• eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
• essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
• frequentare i locali dell'associazione;
• partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
• concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
• essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
• prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali.
Le modalità e procedure per l'esercizio di tali diritti saranno stabilite dal Consiglio Direttivo, mediante l'adozione di delibere o di un Regolamento generale.
Art. 5-quater
DOVERI DEI SOCI
I soci hanno 1'obbligo di:
• rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
• tenere un comportamento conforme alle finalità perseguite dall'Associazione;
• svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini
di lucro, anche indiretto;
• versare la quota associativa o gli altri contributi economici richiesti ai soci secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.
Art. 5-quinquies
ADESIONE
La richiesta di adesione va indirizzata al Consiglio direttivo utilizzando un apposito modulo, e deve contenere la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. I minori presentano la richiesta di adesione per il tramite dell'esercente la potestà parentale.
Il Consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, entro 60 giorni, in coerenza con quanto esplicitato nell'art. 5 del presente Statuto.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio direttivo, nel libro degli associati.
Il Consiglio direttivo deve motivare contestualmente la deliberazione di rigetto della domanda di
ammissione e comunicarla agli interessati entro dieci giorni.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei
Probiviri che, ove costituito, viene appositamente convocato o, in mancanza della costituzione del
Collegio dei Probiviri, l'assemblea dei soci nella prima riunione utile.
Art. 5- sexies
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione.
Il socio che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali all'associazione, può essere escluso dall'associazione.
Qualora il Consiglio Direttivo ravveda i presupposti per l'espulsione di un socio, lo deferisce con
delibera motivata al Collegio dei Probiviri, comunicando all'interessato la delibera mediante raccomandata a.r., ovvero, ove possibile, a mezzo posta elettronica certificata. Il Collegio dei Probiviri, appositamente convocato entra 30 giorni dal deferimento, ascolta personalmente il Presidente dell'Associazione ovvero altro membro del Consiglio Direttivo ed il socio interessato in merito agli addebiti mossi. Il Collegio dei Probiviri decide secondo equità, senza altra formalità di rito e di procedura, salvo il diritto al contraddittorio, deliberando con voto segreto.
Il socio può sempre recedere dall'associazione, comunicandolo in forma scritta con un preavviso minimo di trenta giorni.
La qualifica di socio si perde anche qualora non sia stata pagata la quota sociale nei termini stabiliti dal Consiglio direttivo.
Art.6
DESTINAZIONE DEL SANGUE RACCOLTO
Tutto il sangue raccolto sarà gratuitamente destinato nell'ordine, a seconda delle disponibilità del Servizio Trasfusionale:
a) ai ricoverati degli Ospedali di Salerno e di Battipaglia;
b) agli ammalati assistiti dal Centro Trasfusionale degli Ospedali di Salerno e di Battipaglia;
c) secondo le disponibilità ed in caso di necessità, al donatore medesimo o ai propri congiunti stretti (figli, genitori, germani, coniugi) anche se ricoverati presso altre· strutture ospedaliere;
d) su richiesta urgente trasmessa a mezzo dei mass-media in caso di pubbliche calamità · verificatesi sul territorio regionale e anche Nazionale;
e) ad ammalati ricoverati o meno, anche in altri ospedali, che per accertate impossibilità di reperire donat01i, non possono procurare il sangue indispensabile al loro stato di salute.
Art. 7
PATRIMONIO ED ENTRATE PATRIMONIALI
L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
a) contributi degli aderenti;
b) contributi dei privati;
c) contributi dello Stato, di Enti e di Pubbliche Istituzioni;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) proventi delle attività diverse, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, e dai proventi della raccolta fondi, nei limiti ed alle condizioni
previste dall'art. 7 del D. Lgs. n. 117/2017, nonché da ogni altra entrata ammessa dalla legge a favore delle Organizzazioni di volontariato;
h) rendite di beni mobili o immobili pervenuti alla organizzazione a qualsiasi titolo.
Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, utili, avanzi di gestione ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Comitato Esecutivo.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Segretario.
Tutti i beni mobili (apparecchi scientifici, autoemoteche ed altro) in uso all'Associazione ed acquistati con mezzi propri sono di proprietà della stessa. Eventuali contributi di Enti, Istituti e privati, devoluti all'Associazione saranno destinati come segue e nell'ordine:
a) per farmaci necessari alla attività donazionale;
b) per manifestazioni ed onorificenze in favore dei donatori di sangue appartenenti all'Associazione
c) per ristoro degli stessi durante le raccolte di sangue;
d) per le spese di segreteria (stampati, francobolli, cancelleria, telefono, ecc.);
e) per acquisto di nuove attrezzature sanitarie e mantenimento di quelle esistenti;
f) per attività caritative;
g) per attività promozionali finalizzate alla donazione di sangue.
L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto ai sensi dell'art. 8, commi 2 e
3 bis, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo
dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto deliberato dall'Assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento o, in mancanza di tale deliberazione, alla Fondazione Italia Sociale. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.
Art. 7-bis
BILANCIO DI ESERCIZIO
L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio
di ogni anno.
L 'Associazione deve redigere il bilancio di eserc1Z10 formato dallo stato patrimoniale, dal
rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio dell'Associazione, qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto gestionale per cassa.
Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.
Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.
L'Associazione deve depositare il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui si riferisce.
Art. 7-ter
BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE
Qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano superiori a centomila euro annui, l' associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo ed ai dirigenti.
Se i ricavi, rendite, pro-venti o entrate comunque denominate siano superiori ad un milione di euro l'anno, l'associazione dovrà redigere il bilancio sociale che dovrà essere depositato presso il Registro
unico nazionale del terzo settore e pubblicato sul suo sito internet.
Art.8
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci, che è costituita da tutti i soci;
b) il Consiglio Direttivo (o Comitato Esecutivo), che è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è costituito da otto membri e dal Primario del Centro Trasfusionale dell'Ospedale, che è membro di diritto. Il membro del Consiglio Direttivo che si assenti per tre volte di seguito dalle Assemblee del Consiglio stesso è dichiarato decaduto e sostituito dal socio che abbia ottenuto il maggior numero di suffragi tra i supplenti (o, in mancanza, da quello tra i non eletti, con maggior numero di donazioni al suo attivo).Il consiglio Direttivo può individuare sino a tre esperti che possono partecipare alle riunioni dell’organo con solo voto consultivo.
c) Il Presidente
d) Il Collegio dei Probiviri, che è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea ed elegge nel suo seno il Presidente. Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di rito. Il lodo emesso è inappellabile.
e) organo di controllo, che è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea ed elegge nel suo seno il presidente. L'organo di controllo esercita i poteri e le funzioni previste dall'art. 2403 e ss. cod. civ. Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione di un solo aderente fatta per iscritto e fumata. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazione
scritta e firmata e distribuita a tutti gli aderenti. Ai sensi dell'art. 30 del Codice del · terzo settore, qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti
i) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; ii) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; iii) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5
unità, i componenti dell'organo di controllo dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 com.ma secondo, cod. civ.; in questo caso, l'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e
sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabile, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità con le linee guida di cui all'art. 14 CTS; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo; i componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai componenti del consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
f) incaricato della revisione legale: l'associazione deve nominare nominare un revisore
legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: i) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; ii) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; iii) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità. Tale obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra i soci e si applica l'art. 2382 del codice
civile.
Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, comma 2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
Art.9
COMPITI DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei soci ha i seguenti compiti:
a) riunirsi in seduta ordinaria almeno una volta l'anno;
b) stabilire le direttive generali sulle attività dell'associazione;
c) eleggere una volta ogni tre armi i nove membri del Consiglio Direttivo (numero suscettibile di variazione a giudizio dell'assemblea, ma con un numero massimo di tredici);
d) discutere e deliberare sulla annuale relazione morale e finanziaria (approvazione bilanci consuntivo e preventivo) dell'Associazione presentata dal Consiglio Direttivo e presentare programmi per l'anno successivo;
e) per le modifiche dello statuto e per le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione si costituisce con la presenza . dei tre quarti degli aventi diritto e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, . con la maggioranza assoluta degli aventi diritto sulle modificazioni dello statuto e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei tre quarti degli aventi diritto sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
f) ratificare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo quando esso ritiene opportuno portarli al giudizio dell'Assemblea dei soci;
g) elegge in pari numero altri soci, in sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo che, per impedimento o per altri motivi abbiano rassegnato le dimissioni;
h) nominare e revocare il collegio dei probiviri e, quando previsto, l'organo di controllo, l'incaricato della revisione legale dei conti;
i) stabilire l'ammontare cli eventuali contributi a carico degli aderenti;
j) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
k) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
Art. 10
COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
a) riunirsi entro tre giorni dall'elezione dei suoi membri per eleggere il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e i Coordinatori delle sedi secondarie;
b) provvedere con impegno all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione;
c) prendere gli opportuni provvedimenti per la salvaguardia dello spirito dell'Associazione e diffonderne gli scopi;
d) prendere contatti con le Autorità, gli Enti, gli Istituti, le Scuole, le Associazioni per la valorizzazione dell'Associazione stessa;
e) convocare l'assemblea dei soci almeno una volta l'anno;
f) predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste dal C.T.S. e dagli atti ivi richiamati; predisporre altresì tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
g) fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione e determinare il programma
di lavoro in base alle linee cli indirizzo contenute nel programma generale approvato dalla Assemblea promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
h) ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti cli propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
i) assumere eventualmente il personale;
j) individuare le attività diverse cli cui all'art. 6 del C.T.S. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra gli associati.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte in un anno e deliberà, se necessario, a
maggioranza semplice dei presenti.
Tutti i membri del Consiglio Direttivo e i Coordinatori delle Sedi Secondarie svolgono la loro opera a titolo assolutamente volontario e gratuito.
Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio stesso.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Art.11
COMPITI DEL PRESIDENTE
Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Consiglio-Direttivo, è
eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti ed ha i seguenti compiti:
a) nominare, all'atto della sua elezione, un vice-Presidente (come espresso dal Consiglio Direttivo), un vice-Segretario, un Tesoriere, un addetto alle pubbliche relazioni ed un addetto alle manifestazioni sociali (N.B. queste ultime due cariche possono essere ricoperte anche da donatori non eletti nel Consiglio Direttivo) oltre che affidare altri particolari incarichi ai rimanenti consiglieri;
b) rappresentare l'Associazione a tutti gli effetti legalmente nei confronti di terzi ed in
giudizio;
e) firmare gli atti e i provvedimenti necessari; in caso di urgenza e necessità assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva di questo;
d) effettuare attività di coordinamento con le Sedi secondarie in collaborazione con il
Primario (o un suo delegato) del Centro Trasfusionale dell'Ospedale;
e) adottare tutti quei provvedimenti a carattere di urgenza che siano imposti da · circostanze eccezionali con l'obbligo di riferirne al più presto al Consiglio Direttivo e al Primario del S.I.T.;
f) dare a ciascun membro del Consiglio Direttivo e ai coordinatori delle Sedi secondarie le opportune indicazioni per meglio assolvere i compiti assegnati;
g) convocare il Consiglio Direttivo almeno quattro volte l'anno;
h) diffondere e far diffondere dal Consiglio Direttivo le finalità dell'Associazione;
i) consultare periodicamente il Primario del Centro trasfusionale, i Coordinatori delle · Sedi secondarie, i Presidenti delle A.S.L. operanti sul territorio e, se necessario, un consulente religioso per coordinare l'attività spirituale della Associazione;
j) convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Egli cessa dalla carica qualora non ottemperi a quanto in art. 14 dello statuto.
Art.12
SEGRETARIO
Il segretario coadiuva il Presidente e:
a) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento dell'elenco degli aderenti;
b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
c) è responsabile della- redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo;
d) predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Esecutivo entro il mese di ottobre e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Esecutivo entro il mese di marzo;
e) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità della organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
f) provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;
g) è a capo dell'eventuale personale.
Art.13
IL VICE-PRESIDENTE
Il vice-Presidente sostituisce il Presidente in tutti gli atti amministrativi in caso di assenza o di impedimento dello stesso.
Art.14
CONVOCAZIONI
L'Assemblea dei soci viene convocata e presieduta dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno e la sua convocazione avviene a mezzo lettera o cartolina che deve essere spedita al domicilio di ciascun socio avente diritto almeno dieci giorni prima della data fissata; in via straordinaria
l'Assemblea è convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea va tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente quattro volte l'anno e la sua convocazione
avviene per lettera sette giorni prima; in casi eccezionali il Consiglio Direttivo può essere convocato dal Presidente con preavviso telefonico o telegrafico entro le ventiquattro ore. Il Consiglio Direttivo va anche convocato quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti e la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
Art.15
DELIBERAZIONI
L'Assemblea dei soci delibera a maggioranza semplice in prima convocazione con i voti della metà più uno dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione con i voti della metà più uno dei soci presenti aventi diritto al voto, salvo quanto previsto in art. 9e.
Ogni socio non può avere più di una delega in rappresentanza di altri soci.
Il Consiglio Direttivo (che è validamente costituito se sono presente i 2/3 dei membri) delibera in
unica convocazione con i voti della metà più uno (maggioranza semplice) dei membri presenti.
Art.16
ELEZIONI
I membri del Consiglio Direttivo vengono eletti dall'Assemblea dei soci aventi diritto al voto con votazione palese.
Saranno eletti membri del Consiglio Direttivo coloro i quali abbiano ottenuto il maggior numero
di voti. A parità di voti tra due o più membri si procederà per numero di donazioni e poi per anzianità donazionale e poi anagrafica
Il Presidente, il Segretario e i coordinatori vengono eletti dai memb1i del Consiglio Direttivo con votazione segreta. Sarà eletto Presidente, Segretario e Coordinatore che avrà ottenuto il maggior numero dei voti. A parità di voti riportati si procederà al ballottaggio.
Art. 17
DURATA DELLE CARICHE
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed ogni membro può essere rieletto anche più volte. Tale norma è valida anche per la carica di Presidente e per i coordinatori delle sedi secondarie.·
Art.18
DIMISSIONI IMPEDIMENTO
In caso di dimissioni o di impedimento di uno o più membri del Consiglio Direttivo il sostituto o i suoi sostituti saranno eletti dall'Assemblea dei soci senza che gli altri membri decadano dalla carica.
Art. 18-bis
VOLONTARI
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene coni e, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
Ai volontari. possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
L'Associazione iscriverà i volontari in un apposito registro.
I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
Art.18-ter
LAVORATORI
L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività -non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.
Art. 18-quater
LIBRI SOCIALI
L'Associazione dovrà tenere i seguenti libri sociali:
a) Il Libro dei soci;
b) Il Libro dei verbali dell'Assemblea dei soci;
c) Il Libro dei verbali del Comitato direttivo;
d) Il Libro dei verbali dell'Organo di controllo, ove nominato;
e) Il libro dei verbali del Collegio dei Probiviri
f) Il Libro dei verbali del Revisore legale dei conti, ove nominato. L'Associazione dovrà tenere altresì un registro dei volontari.
L'Associazione dovrà tenere i libri e le scritture contabili previste e/o necessarie ai sensi degli Articoli 6, 7, 13 e 14 del D. Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.
I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo.
Art.19
RIFERIMENTI A LEGGI VIGENTI
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto legislativo 03/07/2017 n. 117 (Codice del Terzo settore) dalle successive modifiche ed integrazioni, dal Codice civile e dalle altre normative vigenti in materia, anche sovranazionali o regionali, oltre che dai principi generali dell'ordinamento giuridico, purché compatibili.